PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 40-bis. - (Possibilità della permuta) - 1. Al fine di tendere alla ricomposizione fondiaria, i terreni a destinazione agricola reliquati dall'esproprio sono tra loro permutabili anche per superfici disformi sino a quattro volte maggiori dell'entità minore. La permuta è effettuabile, in assenza totale di tributi, fino a cinque anni dopo il decreto di esproprio».

Art. 2.

      1. All'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-ter. Nel caso di esproprio di una costruzione rurale, legittimamente edificata da tre anni prima del decreto di esproprio e utilizzata nel contesto produttivo aziendale, l'indennità è determinata nella misura pari al valore di ricostruzione al netto della vetustà. L'indennità determinata ai sensi del presente comma, ridotta della metà, spetta per i fabbricati non espropriati ma che di fatto divengono inoperanti in quanto oggettivamente correlati nel loro utilizzo al fabbricato espropriato».